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Relazioni sindacali immediatamente limitate
Inserito il 27/07/2011 09:11 da Luigi Oliveri - Commenti (0)Alla fine, con molti mesi di ritardo rispetto alla presentazione avvenuta a gennaio, il decreto correttivo al d.lgs. 150/2009 è stato approvato, disinnescando, così, le prese di posizione di molti giudici del lavoro che da oltre un anno hanno “minato” il campo di attuazione della riforma Brunetta.
Dunque, il d.lgs. 150/2009 si applica da subito, anzi dalla data della sua entrata in vigore (il 15 novembre 2009), senza dover attendere la sottoscrizione dei contratti nazionali collettivi successivi alla sua entrata in vigore.
Il decreto correttivo mette definitivamente fuori gioco le sentenze di molti giudici del lavoro che hanno creato una confusione inestricabile sul tema, accertando senza fondamento comportamento antisindacale di molte amministrazioni che hanno, invece, correttamente operato applicando la riforma.
Si pone, dunque, fine ad un periodo di contrasti giurisprudenziali durato oltre un anno, in merito alla vigenza della riforma medesima attraverso l’enunciazione di interpretazioni autentiche, volte a chiarire definitivamente il senso delle disposizioni contenute nell’art. 65 del d.lgs. 150/2009.
L’art. 4 del decreto correttivo interpreta autenticamente i commi 1, 2 e 4, dell’art. 65 del d.lgs. 150/2009, risolvendo definitivamente l’equivoco ingenerato da una serie di sentenze dei giudici del lavoro, secondo le quali le previsioni appunto dell’art. 65 del d.lgs. 150/2009 rinvierebbero la piena applicazione della riforma alla sottoscrizione dei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In particolare, secondo le erronee interpretazioni di molti giudici del lavoro, in assenza dei nuovi contratti collettivi non sarebbero pienamente applicabili né le disposizioni sui poteri pienamente datoriali dei dirigenti, previsti dall’art. 5, comma 2, novellato del d.lgs. 165/2001, né le forti limitazioni alle materie di competenza della contrattazione. Inoltre, tali sentenze affermano che in assenza dell’adeguamento dei contratti decentrati alla riforma, continuano ad applicarsi le regole ancora da adeguare, sebbene non conformi al d.lgs. 150/2009.
Si tratta di conclusioni erronee: peraltro, non risultano per nulla pacifiche, visto che molti giudici del lavoro hanno concluso esattamente all’opposto.
Il decreto correttivo priva di pregio queste interpretazioni giurisprudenziali, stabilendo che i commi 1, 2 e 4 dell’art. 65 si interpretano autenticamente “nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato d.lgs., mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto”. Dunque, tutti i contratti stipulati successivamente al 15 novembre 2009 (come era ovvio) dovevano e debbono essere già adeguati alla legge Brunetta. La facoltà di un adeguamento che per gli enti locali è concessa fino al 31 dicembre 2011, mentre per le altre amministrazioni il termine scadeva al 31 dicembre 2010, riguarda dunque solo e soltanto i contratti decentrati già stipulati al 15 dicembre 2009.
Di conseguenza, a differenza di quanto erroneamente concluso in troppe decisioni dei giudici del lavoro, non può costituire condotta antisindacale condurre la contrattazione decentrata successiva alla vigenza della riforma Brunetta nel rispetto (pieno e doveroso) delle norme da essa previste, come invece sin qui stabilito da molti decreti dei giudici del lavoro. Inoltre, la norma chiarisce che l’adeguamento riguarda solo i contratti decentrati e non quelli nazionali.
In secondo luogo, il decreto correttivo interpreta autenticamente anche il comma 5 dell’art. 65 del d.lgs. 150/2009, dedicato ai contratti collettivi nazionali. Il correttivo spiega che le norme sui contratti collettivi nazionali demandate alla sottoscrizione della nuova tornata contrattuale sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo, ma non quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi. La norma (l’art. 4, comma 2 del correttivo) così dispone: “L’art. 65, comma 5, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli artt. 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli art. 56, 58, 59, comma 1, del citato d.lgs. n. 150 del 2009, nonché quella dell’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009”.
Ciò conferma la piena ed immediata applicabilità dell’art. 40 del d.lgs. 165/2001, privando in via retroattiva i contratti collettivi nazionali della possibilità di disciplinare sostanzialmente tutte le materie riguardanti l’organizzazione, gli incarichi dirigenziali, le progressioni verticali, le prerogative dei dirigenti quali datori di lavoro. Resteranno, dunque, in piedi solo le regole della contrattazione collettiva nazionale in tema di relazioni sindacali non incise dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e di disciplina del rapporto di lavoro, nonché, in parte, riguardanti il procedimento disciplinare.
Cadono, pertanto, tutti i ragionamenti interpretativi suggeriti da molti giudici del lavoro, che fondandosi su una lettura diametralmente opposta a quella adesso resa obbligatoria dal legislatore, hanno accertato comportamenti antisindacali, scrivendo i propri provvedimenti sulla sabbia.
Risolto il problema del regime di applicazione del d.lgs. 150/2009, resta da interrogarsi sulle cause che hanno determinato il cortocircuito interpretativo, che ha indotto all’interpretazione autentica oggi disposta dal correttivo alla riforma Brunetta.
Non si può negare che l’interpretazione autentica offerta dal correttivo, leggendo attentamente il semplice italiano, non era per nulla necessaria. Riportiamo in tabella 1, nella colonna di sinistra il testo dell’art. 65 e in quella di destra l’interpretazione che ne è stata fornita.
Ora, i commi 1, 2 e 4 si riferiscono senza alcun dubbio o possibilità di equivoco esclusivamente ai contratti collettivi integrativi. L’aggettivo “integrativi” è correttamente scritto e perfettamente leggibile. Il correttivo prevede che detti commi si interpretano nel senso che “l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo”.
Ma, c’era bisogno di simile intervento normativo per comprendere ciò che era assolutamente chiaro?
Il correttivo continua: “mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto”. Un semplicissimo sillogismo avrebbe chiarito che sul piano logico, se a doversi adeguare alla riforma erano i contratti collettivi “decentrati” stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma stessa, ovviamente i contratti collettivi, sempre “decentrati”, successivi alla vigenza della riforma Brunetta non potevano che essere di già adeguati a detta riforma. A meno di non ipotizzare che il d.lgs. 150/2009, nonostante fosse entrato in vigore, non producesse effetti.
Perchè è stato necessario l’intervento correttivo del legislatore? Per la semplice ragione che i tantissimi provvedimenti dei giudici del lavoro hanno travisato totalmente l’art. 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 150/2009, evitando di leggere l’aggettivo “integrativi” accanto al sostantivo “contratti”.
Pur di negare l’immediata attuazione delle nuove regole sulle relazioni sindacali imposte dal d.lgs. 150/2009, moltissimi giudici del lavoro hanno creato dal nulla una lettura dell’art. 65 assolutamente non condivisibile, a partire dalla sua configurazione come norma “di diritto transitorio”. Per non citare le note decisioni dello scorso anno ed andare ad una più recente, si prenda ad esempio quanto ritenuto dal giudice del lavoro di Oristano con ordinanza 10 maggio 2011, n. 76/11: “La norma (l’art. 65, nda) prevede pertanto un regime transitorio, fissando il termine del 31 dicembre 2010 per l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 e disponendo la cessazione della loro efficacia a partire dal 1 gennaio 2011 in caso di mancato adeguamento. La disposizione dell’art.65, comma 5, va allora intesa in modo tale da armonizzarsi sistematicamente con le disposizioni dei commi precedenti, ovvero nel senso che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non quelli stipulati anteriormente, con la conseguente salvezza degli effetti dei CCNL, già stipulati, che saranno caducati non già per contrasto con le norme del decreto Brunetta bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte collettiva successiva, realizzata nel contesto della nuova disciplina legislativa. Pertanto, i contratti collettivi integrativi cessano la loro efficacia dall’1.1.2001 ed i contratti collettivi restano in vigore sino alla prevista scadenza. Ma, in base alle norme sopra riportate, prima avrebbero dovuto essere stipulati i nuovi contratti collettivi, conformi alle nuove regole di ripartizione degli ambiti di competenze fra legge e contratto, e successivamente, entro il 31.12.2010, si sarebbe dovuto procedere all’armonizzazione dei contratti integrativi a tali nuove regole. Senonchè tale previsione normativa in merito ai tempi di adeguamento della contrattazione è da ritenersi implicitamente prorogata, per quanto concerne la sua operatività, dalla nuova successiva disposizione di cui all’art. 9, comma 17, del D. L. n. 78/31.5.2010, convertito con legge 122/30.7.2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, il quale, al fine del contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, precisa che: “Non si da luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’art, 2, conmma 2 e art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”. Il legislatore così normando ha attuato il congelamento della contrattazione collettiva, lasciando in vigore i contratti collettivi nazionali dei singoli comparti del pubblico impiego sino a tutto il 2012”.
Insomma, quelle poche decisioni dei giudici del lavoro che hanno inevitabilmente considerato che l’art. 65 disponeva l’adeguamento dei contratti decentrati e non di quelli nazionali, sono ricorsi ad un artificio veramente bizantino, per dimostrare come il d.lgs. 150/2009 avrebbe dovuto essere applicato solo successivamente all’adeguamento alle sue disposizioni della contrattazione nazionale collettiva in assenza del quale comunque la contrattazione decentrata a sua volta non poteva essere adeguata alla riforma. Infatti, l’ordinanza citata prosegue affermando: “Ne consegue la proroga, sia legislativa che contrattuale del termine 31.12.2010 per l’adeguamento dei contratti integrativi ai nuovi contratti collettivi nazionali”.
Un modo complicatissimo, contorto e contraddittorio, insomma, per negare qualsiasi effetto al d.lgs. 150/2009. E, cosa ancora più grave, per negare il semplicissimo principio di subordinazione dei contratti alla legge, in base al quale i contratti collettivi, sia collettivi, sia decentrati, non potevano non essere immediatamente incisi dalla riforma.
In effetti, l’art. 65 del d.lgs. 150/2009 non è mai stata una norma di diritto transitorio, perchè non ha mai disposto l’ultravigenza di disposizioni contrattuali. L’intento, evidentissimo anche senza l’interpretazione autentica, dell’art. 65 era tutt’altro: non caducare immediatamente e direttamente i contratti decentrati stipulati prima del 15.11.2009, dal momento che quando vennero sottoscritti la riforma non era vigente e, dunque, era perfettamente possibile che alcune delle clausole contrattuali fossero disallineate alle linee direttive della riforma. Al contrario, tuttavia, di quanto troppi hanno ritenuto, proprio perchè l’art. 65 non è una norma di diritto transitorio, l’ordinamento non poteva e non può tollerare che contratti, subordinati alla legge, continuassero ad avere effetti sebbene con essa contrastanti. L’adeguamento era ed è un obbligo, non una facoltà. I termini per l’adeguamento posti dall’art. 65 non sono dilatori, nel senso che permettono alle amministrazioni di continuare a considerare vigenti clausole contrattuali contrarie alla riforma. Sono, invece, termini sollecitatori, per effetto dei quali le amministrazioni chiamate ad applicare istituti regolati dai contratti decentrati, laddove verificassero il loro disallineamento alla riforma, dovevano prima adeguarle alla riforma stessa e poi applicarle. Il termine sufficientemente lungo per procedere ha avuto l’effetto di scongiurare un’opera difficile di adeguamento complessivo, consentendo una revisione graduale, ma doverosa, obbligatoria in corso del termine.
Il comma 2 dell’art. 4 del decreto correttivo alla riforma-Brunetta, comunque, scardina anche le arzigogolazioni di molti giudici del lavoro, chiarendo una volta e per sempre che esso concerne le sole norme procedurali relative alla formazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro. I quali, pertanto, nelle parti incompatibili con la riforma a loro volta sono immediatamente incisi e modificati. Come imponeva anche senza alcuna interpretazione autentica, la rigida gerarchia tra fonti, operante nell’ordinamento italiano.
Il correttivo segna una gravissima sconfitta della magistratura del lavoro. Ma, nella realtà a perdere non sono solo quei troppi giudici del lavoro che hanno costruito a tavolino una lettura oggettivamente impossibile del d.lgs. 150/2009: ha perso l’intero ordinamento e, soprattutto, 20 anni quasi di riforma del rapporto di lavoro pubblico.
Le vicende concernenti il regime di applicazione del d.lgs. 150/2009 dimostrano l’erroneità grave della scelta fatta in passato di attribuire le vertenze concernenti il lavoro pubblico alla giurisdizione del giudice del lavoro. La disciplina del lavoro pubblico è stata calata a forza su una giurisdizione incline a guardare poco a regole di diritto sostanziale, ma propenso a gestire le vertenze su un piano conciliativo e di contemperazione di posizioni conflittuali alla luce, soprattutto, di regole contrattuali dominate dall’autonomia privata. Perciò il giudice del lavoro è poco abituato e poco incline a decidere le vertenze sulla base di regole rigide quali sono quelle alla base del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nel quale i contratti non hanno nulla della centralità e del potere derogatorio proprio del lavoro privato, in quanto nel lavoro pubblico il datore non agisce con piena autonomia privata. Al contrario, deve comportarsi seguendo pedissequamente regole di dettaglio molto rigorose, soggette a penetranti controlli amministrativi, che possono dare luogo a responsabilità contabili accertati dalla Corte dei conti.
Si rivela necessaria una pronta riconsiderazione della giurisdizione del lavoro pubblico. I giudici del lavoro, col loro operato, non solo hanno messo infondatamente in crisi l’applicazione della riforma-Brunetta, ma stanno incidendo profondamente sul sistema del lavoro pubblico, creando pericoli enormi agli equilibri di finanza pubblica, riconoscendo ai “precari” la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in aperta violazione della chiarissima disposizione contenuta nell’art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001.
Insomma, allo scopo di non dover agire con continue interpretazioni autentiche, il cui difetto è giungere in ritardo rispetto ai conflitti interpretativi che intendono risolvere, attribuire la giurisdizione del lavoro pubblico a un giudice più addentro alle regole speciali che lo caratterizzano sarebbe la cosa più opportuna.
Tabella 1
| D.lgs. 150/2009, art. 65 (Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti) |
Interpretazione |
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1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonchè a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. 2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. 3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli artt. 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 54 e 56 del presente decreto legislativo, l’ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all’art. 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. 4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’art. 30, comma 4. 5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. |
L’art. 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.
L’art. 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli artt. 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli artt. 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell’art. 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. |
